NUOVO
REGOLAMENTO SULL'ASSEGNAZIONE
E GESTIONE DEI DOMINI
.IT |
Regolamento
di assegnazione e gestione
dei nomi a dominio sotto il
ccTLD “it”
Versione 4.0
Il regolamento di assegnazione
e gestione dei nomi a dominio
nell'ambito del ccTLD “it”
è soggetto
a modificazioni ed integrazioni
sulla base delle determinazioni
assunte dall’Istituto
di Informatica e
Telematica del CNR, previo parere
della Commissione Regole. In
prima applicazione il
Regolamento avrà pertanto
valore fino al 31dicembre 2004.
Regolamento di Assegnazione
1 Scopo
Il presente Regolamento contiene
le norme per l'assegnazione
dei nomi a dominio all'interno
del
ccTLD “it” (Italia),
per quel che riguarda sia gli
standard Internet Protocol Suite
(IPS) sia gli
standard Open System Interconnection
(OSI).
Fanno parte integrante del presente
regolamento le “Procedure
tecniche di registrazione ”
(allegato
A), la “Procedura di Riassegnazione
del nome a dominio” (allegato
B) e i “Nomi a dominio
riservati” (allegato C).
Il presente Regolamento in base
al quale opera il “registro
del ccTLD “it” (di
seguito Registro)” è
definito dal Registro stesso
previo parere della Commissione
Regole del registro del ccTLD
“it”costituita ai
sensi e per gli effetti di quanto
disposto nel regolamento della
commissione stessa
di cui al provvedimento del
Direttore dell’Istituto
di Informatica e Telematica
del CNR n. 1398 del
07 aprile ’04.
Nota Dichiaratoria: i principali
concetti e termini presenti
in questo regolamento sono descritti
in un
apposito “Tutorial”.
Il Tutorial non fa parte in
alcun modo della normativa,
non può venire
utilizzato come testo probante
ed è messo a disposizione
a puro scopo didattico informativo.
2 Compiti del registro del ccTLD
“it”
Il Registro gestisce e mantiene
il database dei nomi a dominio
sotto il ccTLD “it”,
detto anche
“Registro dei Nomi Assegnati”
(RNA). Le modalità operative
generali del Registro derivano
dalle
specifiche ISO 9834-1, RFC1591,
ICANN ICP-1 e ICANN-ICP2 e successivi
aggiornamenti.
Al Registro è affidata
la verifica della rispondenza
delle richieste di assegnazione
in uso dei nomi a
dominio al presente Regolamento.
Il Registro provvede alla registrazione
e assegnazione in uso dei seguenti
oggetti relativi ai nomi a
dominio all'interno del ccTLD
“it” (ISO 3166),
compresa la parte geografica:
a) nomi a dominio secondo lo
standard ISO/IEC 10021 e successivi
aggiornamenti;
b) nomi a dominio secondo gli
standard IPS RFC822, RFC1034,
RFC1035 e loro successivi
aggiornamenti;
2
c) regole di traduzione tra
lo standard ISO/IEC 10021 (ITU
X.400) e IPS RFC822 secondo
lo
standard IPS MIXER (RFC2156)
e successivi aggiornamenti;
d) “relative distinguished
names” secondo lo standard
ITU X.500 e successivi aggiornamenti.
3 Nomi a dominio
I nomi a dominio vengono assegnati
in uso dal Registro ai richiedenti,
seguendo l'ordine
cronologico delle richieste,
come definito dalle Procedure
Tecniche di Registrazione (Allegato
B).
4 Registrazione
I nomi a dominio all'interno
del ccTLD “it” possono
essere assegnati in uso solo
a soggetti
appartenenti ad un paese membro
dell'Unione Europea.
5 Struttura dell'albero dei
nomi a dominio italiani
I nomi a dominio possono essere
assegnati direttamente sotto
al ccTLD “it” oppure
sotto la struttura
geografica predefinita.
La struttura geografica predefinita
è costruita con i nomi
e le sigle delle province e
delle regioni
italiane, nonché, al
di sotto delle province, con
i nomi dei comuni italiani.
I nomi a dominio che costituiscono
la struttura geografica predefinita
sono un contenitore
gerarchico per altri nomi a
dominio (funzionalmente equivalente
ad un ccTLD o gTLD) e come tali
non sono assegnabili.
La struttura geografica dell'albero
dei nomi a dominio italiano
è riportata nel documento
“Nomi a
Dominio Riservati” (Allegato
C).
6 Obbligatorietà della
registrazione
Per tutti i nomi a domino collocati
direttamente sotto al ccTLD
“it”, oppure direttamente
sotto la
struttura geografica predefinita,
è obbligatoria la registrazione
presso il Registro.
7 Nomi Riservati
Alcuni nomi a dominio sono riservati,
e come tali non assegnabili
od assegnabili solo a soggetti
predeterminati.
Non sono assegnabili i nomi
a dominio costituiti da uno
o due soli caratteri:
a) direttamente al di sotto
del ccTLD “it” (IPS);
b) come campo PRMD (ISO/IEC
10021);
c) come campo Org (X.500).
L'elenco dei nomi a dominio
riservati, riportato nel documento
“Nomi a Dominio Riservati”
(Allegato C), è parte
integrante del presente Regolamento
ed è inoltre disponibile
sul sito web del
Registro.
I nomi a dominio, contenuti
nell'elenco dei nomi riservati
ed appartenenti alla struttura
geografica
predefinita registrati in data
antecedente al loro inserimento
come nomi a dominio riservati,
potranno essere mantenuti dagli
assegnatari per un periodo massimo
di un anno dalla data in cui
tali
3
nomi sono stati dichiarati riservati.
Dopodiché verranno utilizzati
in conformità al “Regolamento
di
assegnazione e gestione dei
nomi a dominio sotto il ccTLD
“it””.
I nomi a dominio già
registrati che risultassero
corrispondere a gTLD rimangono
in uso agli attuali
assegnatari. Tuttavia sono inibiti
Sottodomini su di essi, in qualsiasi
modo effettuati, per soggetti
terzi rispetto all'assegnatario.
8 Nomi a dominio pregressi,
prenotazioni
Un nome a dominio non è
prenotabile.
Un nome a dominio assegnato
in uso all'interno dello spazio
dei nomi sotto il ccTLD “it”
non può
considerarsi come pre-riservato
in altre posizioni dell'albero
dei nomi stesso.
9 Assegnazione di un nome a
dominio
La procedura di assegnazione
di un nome a dominio si conclude
quando avviene il suo inserimento
nel RNA. Tale caricamento viene
effettuato solo dopo che è
pervenuta al Registro la
documentazione richiesta e sia
stata verificata l’effettiva
funzionalità, cioè:
· la corretta operatività
dei nameserver autoritativi
del nome a dominio e la raggiungibilità
dell'indirizzo “postmaster”
per il nome a dominio nel caso
IPS e ISO/IEC 10021;
· la corretta operatività
e la raggiungibilità
del DSA nel caso ITU X.500.
10 Trasferimento e modifica
di un nome a dominio assegnato
Un nome a dominio può
essere trasferito per accordo
delle parti, per successione
a titolo particolare
od universale, o ad esito di
una procedura di riassegnazione
condotta ai sensi dell'articolo
16. È
comunque vietato l'accaparramento
ed il cybersquatting dei nomi
a dominio.
Un nome a dominio sospeso oppure
contestato ai sensi dell'articolo
14 non può essere trasferito
se
non a chi lo ha sottoposto a
contestazione. Una volta cessato
lo stato di contestazione il
nome a
dominio può nuovamente
essere trasferito dall'assegnatario
a chiunque.
Salvi i casi di successione
a titolo universale o particolare,
una richiesta di modifica di
un nome a
dominio assegnato, compreso
il cambiamento di posizione
all'interno dell'albero dei
nomi a
dominio italiano, è considerata
a tutti gli effetti come una
cancellazione del nome a dominio
precedentemente assegnato unita
ad una nuova richiesta di un
nome a dominio.
11 Revoca dell'assegnazione
di un nome a dominio
Il Registro può revocare
l'assegnazione di un nome a
dominio soltanto:
a) dietro rinuncia dell'assegnatario;
oppure
b) d'ufficio; oppure
c) a fronte di sentenza passata
in giudicato o decisione arbitrale.
11.1 Revoca per rinuncia
Nel caso di revoca per rinuncia
ad un nome a dominio da parte
dell'assegnatario, se da questi
richiesta il Registro è
tenuto ad assicurare il mantenimento
del vecchio nome a dominio per
un
periodo massimo di sei mesi.
4
11.2 Revoca d'ufficio
Il Registro revoca d'ufficio
l'assegnazione di un nome a
dominio nei seguenti casi:
· venuta meno degli elementi
oggettivi e soggettivi che hanno
determinato l’assegnazione
di
un nome a dominio nel ccTLD
“it”, ove previsti;
· mancata presentazione
dei documenti richiesti dal
Registro ai sensi del successivo
articolo
13.2;
· mancata presentazione
dei documenti previsti ai sensi
dell’articolo 3.2 delle
“Procedure
tecniche di registrazione ”;
· non “visibilità/raggiungibilità”,
per più di 3 mesi, degli
oggetti appartenenti al dominio
assegnato (o mancato funzionamento
dei nameserver autoritativi
riportati nel modulo
tecnico presente nello RNA o
loro errata configurazione in
accordo a quanto specificato
nell'articolo 1.4 delle “Procedure
tecniche di registrazione ”
o irraggiungibilità dell'indirizzo
di posta elettronica “postmaster@<dominio
registrato>.it”). La
verifica di questa mancanza
di visibilità/raggiungibilità
deve essere effettuata tecnicamente
a cura del Registro, d'ufficio
o su richiesta scritta di parte.
Nel caso di revoca, il nome
a dominio non può venire
riassegnato in uso ad altri
prima di un mese dalla data
della revoca.
· violazione del disposto
di cui all'ultimo comma dell'
articolo 7 del presente Regolamento
11.3 Revoca a seguito di sentenza
o decisione arbitrale
Il Registro revoca l'assegnazione
di un nome a dominio a fronte
di una decisione arbitrale o
sentenza passata in giudicato
che stabilisca che l'assegnatario
non ne aveva diritto all'uso.
Un nome
a dominio sospeso non può
venire riassegnato in uso ad
altri se non dopo che sia stato
revocato.
Un nome a dominio revocato ai
sensi del comma precedente è
immediatamente reso disponibile
per
l'assegnazione ad altri soggetti
diversi dal precedente assegnatario,
a meno di esplicita indicazione
contraria espressa nella decisione
arbitrale o nella sentenza.
12 Sospensione dell'assegnazione
di un nome a dominio
Il Registro può sospendere
l'assegnazione di un nome a
dominio soltanto:
a) per ordine dell'autorità,
oppure
b) su richiesta dell'assegnatario,
oppure
c) nell'ipotesi di cui all'art
12.3
12.1 Sospensione per ordine
dell'autorità
Il Registro sospende l'assegnazione
di un nome a dominio su ordine
dell'autorità giudiziaria
notificato nelle forme di legge
o di provvedimento cautelare
comunicato dal collegio arbitrale,
con
cui ne venga inibito all'assegnatario
l'uso.
Il nome a dominio così
sospeso viene ripristinato a
favore dell'originario assegnatario
solo a fronte
di provvedimento esecutivo dell'autorità
giudiziaria o di decisione arbitrale
con cui siano respinte le
richieste di chi ne contestava
la legittimità dell'uso,
oppure a fronte della dimostrazione
che il
procedimento, nell'ambito del
quale il provvedimento che ha
portato alla sospensione è
stato
emesso, si è estinto.
Il nome a dominio sospeso ai
sensi del primo comma del presente
articolo viene revocato dal
Registro solo a fronte di sentenza
passata in giudicato o decisione
arbitrale che confermi l'atto
sospensivo o dichiari che l'assegnatario
non ne aveva diritto all'uso.
5
12.2 Sospensione a richiesta
dell'assegnatario
Il Registro sospende un nome
a dominio su richiesta dell'assegnatario
al quale ne sia contestato
giudizialmente l'uso.
12.3 Sospensione di un nome
a dominio appena assegnato
Contestualmente all'assegnazione
di un nome a dominio, il Registro
qualora ravvisi la necessità
e
l'urgenza di una verifica di
quanto dichiarato dall'assegnatario
nella lettera di AR, può
richiedere la
verifica dei documenti ai sensi
dell'art 13.2 e sospendere il
nome a dominio nell'attesa del
ricevimento dei documenti.
Il Registro, una volta espletate
le verifiche previste all'art
13.2, è tenuto a ripristinare
il nome a
dominio all'assegnatario, oppure,
qualora si verifichino le ipotesi
di cui all'art 13.3, a revocarlo.
13 Documentazione per l'assegnazione
di un nome a dominio
La richiesta di un nuovo nome
a dominio avviene attraverso
un modulo elettronico contenente
i dati
tecnici necessari alla sua funzionalità
ed operatività inviato
dal provider/maintainer del
nome a
dominio al Registro ed una lettera
di assunzione di responsabilità
predisposta da chi richiede
l'uso
del nome a dominio.
Il Registro accetta richieste
di assegnazione solo se accompagnate
dalla suddetta documentazione,
redatta in modo conforme alle
sue istruzioni.
13.1 Lettera di Assunzione di
Responsabilità
L'assegnatario di un nome a
dominio si assume la piena responsabilità
civile e penale dell'uso del
nome a dominio stesso. A tale
fine il richiedente è
tenuto ad inviare al Registro
una lettera di
Assunzione di Responsabilità
(lettera di AR) secondo lo schema
predisposto dal Registro stesso.
Nella lettera di AR devono essere
dichiarati i dati identificativi
del richiedente. Il richiedente
deve
inoltre dichiarare di conoscere
i principi fondamentali di utilizzo
delle risorse e della rete Internet,
di avere preso visione delle
norme predisposte dal Registro
cosi’ come definito all’art
1 comma 2
del presente Regolamento e dei
principi espressi nel documento
“Netiquette” (disponibile
sul sito
web del Registro) e di impegnarsi
a rispettarli.
Nella lettera di AR, il dichiarante
può impegnarsi a devolvere
le controversie relative al
nome a
dominio richiesto al comitato
arbitrale costituito presso
il Registro.
13.2 Verifiche della Documentazione
Il Registro può, a sua
discrezione, chiedere che gli
siano forniti i documenti comprovanti
quanto
dichiarato nella lettera AR.
I suddetti documenti devono
essere fatti pervenire al Registro
entro 15 giorni dalla richiesta.
Per gli
assegnatari esteri tale termine
si intende raddoppiato.
13.3 Mancata presentazione di
documentazione
Nei casi in cui:
· la documentazione non
pervenga al Registro entro il
suddetto termine; oppure
· il richiedente si rifiuti
di inviarla; oppure
· emerga la non rispondenza
al vero delle dichiarazioni
effettuate dal richiedente.
è facoltà del
Registro revocare l'assegnazione
del nome a dominio.
6
13.4 Pubblicazione dei moduli
e delle istruzioni
Il Registro rende pubblici e
mantiene in linea sui propri
server i modelli del modulo
e della lettera
di assunzione di responsabilità,
nonché le istruzioni
per la registrazione dei nomi
a dominio e di
quanto altro necessario.
Risoluzione delle Dispute
14 Procedura di Contestazione
Chiunque può contestare
presso il Registro i nomi a
dominio da esso assegnati in
uso e contenuti
nel RNA.
14.1 Introduzione della contestazione
Una contestazione ha inizio
mediante lettera raccomandata
indirizzata al Registro da chi
assume
aver subito un pregiudizio a
causa di un oggetto assegnato
in uso ad un soggetto altrui.
La lettera di contestazione
deve contenere le generalità
del mittente, il nome a dominio
contestato, i
motivi della contestazione,
il pregiudizio subito dal mittente
o il proprio diritto che questi
assume
leso.
14.2 Procedure del Registro
in caso di Contestazione
In presenza di una contestazione
il Registro aggiunge la annotazione
“valore contestato/challenged
value” al valore contenuto
nel RNA e vi annota anche la
data di inizio contestazione
in un apposito
file non ad accesso pubblico
ma ottenibile su richiesta.
Inoltre, entro 10 giorni lavorativi
dalla ricezione della contestazione,
il Registro comunica via posta
elettronica all'assegnatario
la contestazione dell'oggetto
a lui assegnato, e invita entrambe
le parti a
dar inizio alla procedura arbitrale
di cui all'articolo 15 o alla
procedura di riassegnazione
del nome
a dominio di cui all'articolo
16.
La comunicazione all'assegnatario
dell'oggetto contestato deve
contenere tutte le informazioni
rilevanti alla contestazione,
comprese le informazioni non
disponibili per la consultazione
pubblica
nel RNA.
Il Registro è tenuto
a fornire tutti i dati e la
documentazione relativa all'oggetto
contestato alla parte
che ne faccia richiesta, previo
rimborso delle spese.
14.3 Contestazione Pendente
Il Registro non prende parte
alla risoluzione di una contestazione,
che, nel caso non possa essere
risolta amichevolmente, può
essere devoluta dalle parti
al collegio arbitrale di cui
all'articolo 15,
oppure da parte del contestante
attiva ndo una procedura di
riassegnazione di cui all'articolo
16. Il
Registro non è tenuto
a nessun’ altra azione
sino a che la contestazione
viene risolta.
In pendenza di contestazione,
la parte che l'ha posta è
tenuta a confermare al Registro
almeno ogni
sei mesi la propria volont à
di mantenere pendente la contestazione
ed il proprio interesse per
l'oggetto contestato. In mancanza,
il Registro riterrà risolta
la contestazione, salvo che
abbia
ricevuto comunicazione dell'esistenza
di un giudizio, di un arbitrato
o di una procedura di
riassegnazione relativa a tale
dominio.
14.4 Contestazione Risolta
Il Registro considera una contestazione
come risolta nel momento in
cui
7
a) riceve comunicazione in tal
senso da tutte le parti interessate;
oppure
b) riceve dal presidente del
collegio arbitrale una decisione
arbitrale sulla questione reso
in
conformità con quanto
previsto all'articolo 15.6 di
questo Regolamento; oppure
c) riceve notifica di sentenza
passata in giudicato dell'autorità
giudiziaria, o lodo arbitrale
passato in giudicato che risolve
la questione; oppure
d) riceve dalla parte che ha
posto la contestazione comunicazione
della sua volontà di
abbandonarla; oppure
e) la precedente assegnataria
dell'oggetto contestato rinuncia
alla sua assegnazione; oppure
f) il nome a dominio contestato
sia nello stato di NO-PROVIDER-MNT
e siano decorsi i tre
mesi previsti dall'articolo
3.2 delle Procedure Tecniche
di Registrazione senza che il
Registro abbia ricevuto da parte
del soggetto assegnatario ulteriori
comunicazioni in merito
a tale registrazione;
g) una delle due parti offra
prova dell'avvenuta estinzione
di un procedimento giudiziario
avviato per la risoluzione della
controversia; oppure
h) siano trascorsi 6 mesi dal
momento in cui è stata
posta la contestazione senza
che la parte
che l'ha iniziata abbia ribadito
la propria volontà di
mantenere la sua contestazione;
oppure
i) siano trascorsi 6 mesi dall'ultima
volta in cui la parte che ha
iniziato la contestazione abbia
ribadito la propria volont à
di mantenerla; oppure
j) riceva la decisione su una
procedura amministrativa di
cui all' articolo 16 che trasferisce
a
chi lo ha contestato il nome
a dominio; oppure
k) riceva la decisione su una
procedura amministrativa di
cui all'articolo 16 che respinga
la
contestazione; oppure
l) proceda alla revoca d’ufficio
del nome a dominio ai sensi
dell’articolo 11.2.
Una contestazione risolta non
può essere nuovamente
riproposta fra le stesse parti
per lo stesso
nome a dominio, a meno che la
risoluzione non sia stata risolta
ai sensi dei precedenti punti
10 e 11
di questo articolo.
14.5 Effetti della risoluzione
della contestazione
Risolta la contestazione ai
sens i del precedente articolo
14.4, il Registro:
a) se la risoluzione è
avvenuta
· in base ai punti “4”,
“7”, “8”,
“9” o “11”
del precedente articolo 14.4,
oppure
· in base al punto “10”
del precedente articolo 14.4,
oppure
· in base ai punti “2”
o “3” del precedente
articolo 14.4 e la sentenza,
il lodo o la
decisione arbitrale siano favorevoli
all'assegnatario resistente
alla contestazione,
oppure
· in base al punto “1”
del precedente articolo 14.4
e le parti concordino sulla
legittimità della registrazione
dell'assegnatario resistente
alla contestazione,
allora il Registro rimuove dal
RNA la notazione “valore
contestato/challenged value”
per il
nome a dominio contestato;
b) se la risoluzione è
avvenuta
· in base ai punti “2”
o “3” del precedente
articolo 14.4 e la sentenza,
il lodo o la
decisione arbitrale siano favorevoli
a chi ha posto la contestazione,
oppure
· in base al punto“9”
del precedente articolo 14.4,
oppure
· in base al punto “1”
del precedente articolo 14.4
e le parti concordino sulla
illegittimità della registrazione
dell'assegnatario resistente
alla contestazione, oppure
· in base al punto “5”,
“6”, “10”
o “12” del precedente
articolo 14.4
8
allora il Registro rimuove dal
RNA l'assegnazione del nome
a dominio contestato.
14.6 Riassegnazione del nome
a dominio contestato e rimosso
Nei casi previsto ai punti “b”
del precedente articolo 14.5,
la rimozione del nome a dominio
sotto
contestazione non ne comporta
l’automatica assegnazione
alla parte che ha iniziato la
contestazione.
Risolta la contestazione, il
Registro non rende disponibile
il nome a dominio contestato
per libera
assegnazione per almeno 30 giorni.
Il Registro deve inoltre invitare,
non oltre 10 giorni lavorativi
dalla risoluzione della contestazione,
la parte che ha iniziato la
contestazione ad iniziare la
normale
procedura per l'assegnazione
del nome a dominio. Se la procedura
per l'assegnazione non viene
iniziata entro 30 giorni dal
momento in cui la contestazione
è stata risolta, il nome
a dominio può
essere nuovamente assegnato
dal Registro a chiunque ne faccia
richiesta.
15 Comitato di arbitrazione
15.1 Clausola arbitrale
Chi richiede in uso un nome
a dominio presso il Registro
può impegnarsi, con la
lettera di AR o con
atto successivo, a devolvere
ad arbitrato irrituale le eventuali
controversie connesse alla
assegnazione di quel nome a
dominio ai sensi del presente
Regolamento, riconoscendo come
valide
e vincolanti le decisioni prese
dal collegio arbitrale.
15.2 Costituzione del comitato
di arbitrazione
È costituito presso il
Registro un elenco di arbitri,.
composto da esperti in materia
di nomi a
dominio. Fanno parte di questo
elenco gli arbitri già
nominati ai sensi delle “Regole
di naming ver.
3.9”. La proposizione
di nuove domande da parte di
esperti del settore Internet
è presentata al
Registro e subordinata al parere
favorevole della Commissione
Regole.
L'elenco degli arbitri nominati
dal Registro e facenti parte
del comitato di arbitrazione
è disponibile
presso il Registro.
15.3 Composizione del collegio
arbitrale
Il collegio arbitrale è
composto da tre arbitri di cui
due scelti da ciascuna delle
due parti, il terzo,
che funge da presidente del
collegio arbitrale, scelto dai
due arbitri di parte come sopra
nominati.
La parte che desidera dar inizio
alla procedura arbitrale è
tenuta a procedere alla nomina
del proprio
arbitro mediante lettera raccomandata
indirizzata alla controparte,
all'arbitro che intende nominare
ed al Registro, nella quale
è indicato il nome dell'arbitro
prescelto fra quelli indicati
nell’elenco di
cui al punto 15.2, l'oggetto
della domanda da sottoporre
al collegio arbitrale, le ragioni
di fatto e di
diritto su cui essa si fonda,
le proprie conclusioni, il proprio
domicilio ed il proprio indirizzo
di
posta elettronica, nonché
l'invito all'altra parte a nominare
il proprio arbitro fra i membri
del
comitato di arbitrazione.
La parte alla quale è
rivolto l'invito di nomina dell'arbitro
è tenuta a sua volta
entro 10 giorni
lavorativi dalla ricezione a
nominare il proprio arbitro
negli stessi modi indicati al
precedente
comma. In mancanza, la parte
che ha fatto l'invito può
chiedere che la nomina sia fatta
dal Registro,
il quale procede alla nomina
di tale arbitro entro 5 giorni
lavorativi dalla richiesta.
La nomina è
comunicata alle parti per posta
elettronica.
Gli arbitri di parte così
nominati scelgono entro 5 giorni
lavorativi dalla nomina del
secondo arbitro
il presidente del collegio arbitrale.
Qualora tale scelta non si verifichi
entro tale termine, la parte
più
9
diligente può chiedere
la nomina del terzo arbitro
al Registro, che procede entro
5 giorni lavorativi
dalla richiesta, comunicando
il nominativo del presidente
del collegio arbitrale prescelto
alle parti
via posta elettronica.
Il collegio arbitrale si considera
costituito a far data dal giorno
successivo alla accettazione
dell'incarico da parte del presidente
del collegio stesso.
Gli arbitri devono pronunciare
la loro decisione entro 90 giorni
dalla costituzione del collegio
arbitrale.
15.4 Procedura innanzi al collegio
arbitrale
Il presidente del collegio arbitrale
può nominare un segretario
che assiste il collegio durante
il
procedimento e redige i verbali
delle sedute in cui siano sentite
le parti od i loro rappresentanti.
Il collegio arbitrale ha facoltà
di regolare lo svolgimento del
giudizio nel modo che ritiene
più
opportuno, purché sia
assicurato il rispetto del contraddittorio.
È in ogni caso tenuto
a concedere
alle parti un termine non minore
di 10 giorni lavorativi per
presentare le proprie difese
ed i propri
documenti, ed un ulteriore termine
non minore di 10 per le repliche,
nonché a convocare
personalmente le parti e sentirle
in contraddittorio qualora ciò
sia richiesto anche da una sola
di
esse. Innanzi al collegio arbitrale
ciascuna parte può farsi
rappresentare da altra persona,
salvo che
il collegio arbitrale non ritenga
di sentirla personalmente.
Le comunicazioni del collegio
arbitrale alle parti, lo scambio
delle memorie e delle repliche
puo'
avvenire anche per posta elettronica,
salvo che le parti non ne richiedano
esplicitamente la forma
scritta cartacea, o che sia
necessario scambiare od esaminare
documentazione originale non
trasmissibile per posta elettronica.
15.5 Poteri istruttori del collegio
arbitrale
Nel caso vi sia necessità
di istruttoria, il collegio
arbitrale può delegare
gli atti di istruzione ad uno
solo degli arbitri. Il Registro
è tenuto a fornire al
Collegio arbitrale tutte le
informazioni da esso
richieste.
15.6 Decisione del collegio
arbitrale
Gli arbitri giudicano secondo
equità, quali amichevoli
compositori, sulla base del
presente
Regolamento e delle norme dell'Ordinamento
italiano.
Il presidente del collegio arbitrale
comunica via Raccomandata A.R.
la decisione definitiva alle
parti ed al Registro. Le decisioni
del collegio arbitrale sono
conservate presso il Registro
a
disposizione dei membri del
comitato arbitrale. La decisione
arbitrale è resa pubblica
a cura del
Registro, salvo che il collegio
arbitrale, su richiesta di una
delle parti, decida il contrario.
La decisione del collegio arbitrale
è inappellabile nel merito.
Le decisioni del collegio arbitrale
sono poste in esecuzione da
parte del Registro nel termine
di 5
giorni lavorativi dal ricevimento
della comunicazione della decisione
stessa.
15.7 Compenso del collegio arbitrale
e spese.
Con la decisione, gli arbitri
liquidano anche il loro compenso
e quello del segretario del
collegio,
ponendoli, in tutto o in parte,
a carico della parte soccombente.
Su richiesta anche di una sola
delle
parti, il collegio può
anche condannare il soccombente
a rifondere in tutto o in parte
le spese
sostenute per il giudizio dalla
parte vittoriosa, determinandole,
se del caso, in via equitativa.
I compensi che il collegio arbitrale
liquida agli arbitri per il
giudizio non possono essere
superiori
alla metà del massimo
previsto dalla tariffa forense
vigente al momento della decisione.
10
16 Procedura di riassegnazione
di nome a dominio contestato
16.1 Applicabilità della
Procedura
I domini registrati sottoposti
a contestazione ai sensi dell'articolo
14 possono essere, a richiesta
di
chi li ha contestati, sottoposti
alla presente procedura di riassegnazione.
La procedura amministrativa
è applicabile a tutti
i nomi a dominio registrati
sotto il ccTLD “it”
16.2 Natura della Procedura
La Procedura ha come scopo la
verifica del titolo all'uso
o alla disponibilità
giuridica del nome a
dominio, e che il dominio non
sia stato registrato e mantenuto
in mala fede.
L'esito della procedura può
essere solo la riassegnazione
di un nome a dominio.
La procedura non ha natura giurisdizionale,
e come tale non preclude alle
parti il ricorso, anche
successivo, alla magistratura
o all'arbitrato previsto dall'articolo
15 del presente Regolamento.
16.3 Procedura, arbitrato e
ricorso alla magistratura.
La Procedura viene condotta
da apposite organizzazioni,
rispondenti ai requisiti predisposti
dal
Registro previo parere della
Commissione Regole, denominate
“Enti Conduttori”.
La scelta dell'ente conduttore
cui far svolgere la Procedura
spetta a chi contesta il nome
a dominio.
Le spese per la Procedura sono
ad esclusivo carico di chi contesta
un nome a dominio.
La Procedura non può
essere attivata se in relazione
al nome a dominio contestato
è già pendente
un giudizio innanzi al giudice
ordinario o al collegio arbitrale
previsto dall'articolo 15 del
presente
Regolamento. Qualora un giudizio
innanzi al giudice ordinario
o l'arbitrato previsto dall'
articolo 15
del presente Regolamento siano
introdotti in pendenza della
Procedura, essa si estingue.
16.4 Fonti della Procedura
La Procedura è regolata:
· dal presente Regolamento
incluse le norme contenute nell’articolo
16 e da quanto riportato
nel documento “Procedura
di riassegnazione del nome a
dominio”;
· dalle eventuali disposizioni
di attuazione predisposte dagli
enti conduttori ed approvate
ai
sensi del successivo articolo
16.5, II comma.
16.5 Controllo sugli enti conduttori
Le organizzazioni di cui all'
articolo 16.3, I comma, potranno
adottare proprie disposizioni
di
attuazione per meglio definire
il procedimento. Le disposizioni
di attuazione non possono essere
in
contrasto con il presente Regolamento
e devono riferirsi ad aspetti
quali le tariffe, i limiti sulla
lunghezza dei procedimenti,
le direttive sulle loro impostazioni,
i mezzi di comunicazione tra
ente
conduttore ed i propri collegi,
nonché la modulistica.
Tali disposizioni di attuazione
dovranno
essere approvate dal Registro,
e previo parere della Commissione
Regole.
L'accertamento dell'esistenza
dei requisiti da parte delle
organizzazioni che faranno domanda
per la
conduzione delle Procedure e
il controllo sull'operato di
tali organizzazioni è
demandato al Registro
di concerto con la Commissione
Regole. Nel caso ripetute violazioni
delle norme procedurali o di
merito da parte di un ente conduttore,
il Registro può esonerarlo
dalla conduzione delle procedure
previo parere della commissione
regole.
11
In via transitoria e fino al
31 dicembre 2004 sono abilitati
alla conduzione delle procedure
di
riassegnazione gli Enti Conduttori
già abilitato al 31 dicembre
2003. Sono altresì congelate
le
procedure di accreditamento
di nuovi Enti Conduttori.
16.6 Trasferimento del nome
a dominio contestato
Sono sottoposti alla Procedura
i nomi a dominio per i quali
un terzo (denominato “ricorrente”)
affermi che:
a) il nome a dominio contestato
sia identico o tale da indurre
confusione rispetto ad un
marchio su cui egli vanta diritti,
o al proprio nome e cognome;
e che
b) l'attuale assegnatario (denominato
“resistente”) non
abbia alcun diritto o titolo
in relazione
al nome a dominio contestato;
ed infine che
c) il nome a dominio sia stato
registrato e venga usato in
mala fede.
Se il ricorrente prova che sussistono
assieme le condizioni “a)”
e “c)” di cui sopra
ed il resistente
non prova a sua volta di avere
diritto o titolo in relazione
al nome a dominio contestato,
quest’ultimo viene trasferito
al ricorrente.
In relazione al precedente punto
“b)” del presente
articolo, il resistente sarà
rit enuto avere diritto o
titolo al nome a dominio contestato
qualora provi che:
a) prima di avere avuto notizia
della contestazione in buona
fede ha usato o si è
preparato
oggettivamente ad usare il nome
a dominio od un nome ad esso
corrispondente per offerta al
pubblico di beni e servizi;
oppure
b) che è conosciuto,
personalmente, come associazione
o ente commerciale con il nome
corrispondente al nome a dominio
registrato, anche se non ha
registrato il relativo marchio;
oppure
c) che del nome a dominio sta
facendo un legittimo uso non
commerciale, oppure commerciale
senza l'intento di sviare la
clientela del ricorrente o di
violarne il marchio registrato.
16.7 Prova della registrazione
e del mantenimento del dominio
in mala fede
Le seguenti circostanze, se
dimostrate, saranno ritenute
prova della registrazione e
dell'uso del
dominio in mala fede:
a) circostanze che inducano
a ritenere che il nome a dominio
è stato registrato con
lo scopo
primario di vendere, cedere
in uso o in altro modo trasferire
il nome a dominio al ricorrente
(che sia titolare dei diritti
sul marchio o sul nome) o ad
un suo concorrente, per un
corrispettivo, monetario o meno,
che sia superiore ai costi ragionevolmente
sostenuti dal
resistente per la registrazione
ed il mantenimento del nome
a dominio;
b) la circostanza che il dominio
sia stato registrato dal resistente
per impedire al titolare di
identico marchio di registrare
in proprio tale nome a dominio,
ed esso sia utilizzato per
attività in concorrenza
con quella del ricorrente;
c) la circostanza che il nome
a dominio sia stato registrato
dal resistente con lo scopo
primario
di danneggiare gli affari di
un concorrente o di usurpare
nome e cognome del ricorrente;
d) la circostanza che, nell'uso
del nome a dominio, esso sia
stato intenzionalmente utilizzato
per attrarre, a scopo di trarne
profitto, utenti di Internet
creando motivi di confusione
con il
marchio del ricorrente.
L'elencazione di cui sopra è
meramente esemplificativa. Il
collegio di saggi potrà
quindi rilevare
elementi di mala fede nella
registrazione e nell'uso del
nome a dominio anche da circostanze
diverse da quelle sopra elencate.
12
16.8 Pluralità di procedure
Nel caso in cui vengano introdotte
più procedure nei confronti
di un singolo nome a dominio,
quelle introdotte successivamente
alla prima sono sospese in attesa
dell'esito della prima fra esse
iniziata. Qualora la prima procedura
iniziata si concluda con il
trasferimento al ricorrente
del nome
a dominio contestato, le altre
procedure si estinguono.
16.9 Ruolo del Registro
Il Registro è estraneo
al merito del procedimento e
non è responsabile dell'operato
degli enti
conduttori che gestiscono le
procedure.
16.10 Pubblicazione delle decisioni
L'elenco delle procedure in
corso e le decisioni sulle procedure
sono rese pubbliche sul web
del
Registro e sul web dell'ente
conduttore cui appartiene il
collegio che ha deciso, salvo
il caso in cui
detto collegio, per casi eccezionali
e con provvedimento motivato,
non ritenga di non pubblicarla,
in tutto o in parte.
16.11 Attuazione della decisione
Nel caso in cui il collegio
decida la riassegnazione del
nome a dominio contestato, la
sua decisione
sarà eseguita dal Registro
(applicandosi in tale ipotesi
le norme di cui agli articoli
14.5 e 14.6), a
meno che lo stesso non riceva,
entro 15 giorni dalla data in
cui le è pervenuta la
decisione del
collegio, una comunicazione
adeguatamente documentata da
parte del resistente di aver
iniziato un
procedimento giudiziario in
relazione al nome a dominio
contestato. Qualora ricorrendone
i
presupposti la parte che ha
iniziato il suddetto procedimento
giudiziario intenda avvalersi
del
termine di cui al successivo
terzo comma, essa dovrà
farne esplicita e motivata richiesta
nella stessa
comunicazione.
La comunicazione di cui al comma
precedente deve essere integrata,
entro i successivi 10 giorni,
dalla produzione di fotocopia
dell'atto introduttivo del giudizio
regolarmente notificato; in
difetto di
cio', il Registro procede alla
riassegnazione del nome a dominio.
Esclusivamente nel caso in cui
l'atto introduttivo del giudizio
debba essere notificato da o
per
nazioni diverse, il termine
per la produzione della fotocopia
dell'atto no tificato (trascorso
inutilmente il quale il Registro
effettuerà la riassegnazione
del nome a dominio) è
di 30 giorni,
decorrenti dalla data in cui
il Registro ha ricevuto la comunicazione
di cui al primo comma.
Nel caso in cui il procedimento
giudiziario di cui sopra si
estingua, su istanza della parte
interessata, il Registro da
esecuzione alla decisione del
collegio.
16.12 Costo della procedura
Il costo della procedura non
può essere inferiore
a 400 euro (più IVA,
ove applicabile).
13
17 Requisiti degli enti conduttori
delle Procedure
17.1 Requisiti soggettivi
Le Procedure possono essere
condotte da persone giuridiche
pubbliche, o private, o da studi
professionali, costituiti nell’Unione
europea.
17.2 Presentazione delle domande
Le domande per essere ammessi
a condurre le Procedure devono
essere inviate al Registro che,
previo parere della Commissione
Regole, decide entro 20 giorni
dalla presentazione delle domande.
La domanda deve contenere:
· nome dell'ente conduttore,
e l'indicazione del suo legale
rappresentante;
· la data di costituzione;
· il nome e l'indirizzo
della persona delegata alla
gestione amministrativa delle
procedure;
· i criteri ai quali
l'ente conduttore si è
attenuto ed intende attenersi
per la scelta dei propri
saggi;
· l’indicazione
dell'URL dell'ente conduttore;
· l’indicazione
del numero di Procedure che
ritiene essere in grado di gestire
mensilmente;
· l’indicazione
del costo della Procedura nel
caso di collegi unipersonali
e collegi di tre saggi.
Nella propria domanda l’ente
conduttore deve dichiarare:
· di sottoporsi alle
norme predisposte dal Registro
nei modi e forme di cui all’art
1 comma 2
del presente Regolamento ed
accettare le variazioni che
fossero nel tempo ad esse apportate;
· che i saggi indicati
nell'elenco conoscono il presente
Regolamento e le norme predisposte
per la conduzione delle procedure;
· la dichiarazione che
i propri saggi sono liberi di
agire come tali anche presso
altri enti
conduttori.
Alla propria domanda l’aspirante
ente conduttore deve allegare:
· un elenco di non meno
di 15 persone, con le relative
qualifiche, che accettino di
agire quali
saggi nelle procedure di riassegnazione
dei nomi a dominio;
· il testo delle eventuali
norme di attuazione che l'ente
conduttore intende seguire per
la
conduzione delle Procedure.
· l’accettazione
da parte dei saggi di far parte
dell’elenco di cui al
punto a) del presente
comma.
al momento della presentazione
della domanda, l' ente conduttore
deve rendere accessibile al
Registro l'URL in cui sono pubblicate
le indicazioni contenute nella
domanda e gli allegati di cui
ai
punti “a)” e “b)”
del precedente comma del presente
articolo.
17.3 Accettazione della domanda
Il Registro, valutata l'opportunità
di abilitare nuovi enti conduttori
in relazione alle necessità
dell
ccTLD “it” e sentito
il parere della Commissione
Regole , accetta le domande
ed abilita gli enti
conduttori le cui domande siano
conformi a quanto previsto nell'
articolo 17.2, e le cui eventuali
norme di attuazione non siano
in contrasto con il presente
Regolamento.
La eventuale reiezione della
domanda deve essere motivata
e non preclude la presentazione
di una
nuova domanda da parte dello
stesso ente.
Gli enti le cui domande siano
state respinte per motivi di
opportunità devono essere
avvertiti nel
momento cui tali motivi vengano
meno.
14
17.4 Abilitazione alla conduzione
delle procedure
L'accettazione della domanda
abilita l'ente richiedente alla
conduzione delle procedure.
L'inizio
della sua attività come
ente conduttore è subordinato
all'apertura alla pubblica visibilità
dell'URL di
cui all'articolo 17.2, ultimo
comma delle indicazioni contenute
nella domanda e degli allegati
di cui
all'articolo 17.2, IV comma,
punti a) e b)
17.5 Revoca dell'abilitazione
L'abilitazio ne alla conduzione
delle procedure amministrative
è revocata dal Registro
nel caso in
cui:
a) l’ente conduttore sia
sottoposto a liquidazione o
a procedura concorsuale;
b) i suoi saggi si riducano
a meno di 15;
c) sia comprovata una generalizzata
violazione delle norme procedurali
da parte dei collegi;
d) sia comprovata la falsità
delle indicazioni contenute
nella domanda.
Fonte
ufficiale www.nic.it
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